L'organizzazione costituzionale
Un elemento necessario delle costituzioni in senso moderno è, in base al celeberrimo art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (§ III.1.2.2), assieme alla garanzia dei diritti, quello della separazione dei poteri: «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione». È noto come la Costituzione italiana si ispiri, sin dalla sua stessa architettura, al contenuto di tale articolo e come attraverso di esso si colleghi alle radici del costituzionalismo, che in quell’articolo sono ben riflesse e sintetizzate. L’avere dedicato la parte I della Costituzione ai «diritti e doveri dei cittadini» e la parte II all’«ordinamento della Repubblica» rispecchia perciò fedelmente i requisiti delle costituzioni in senso moderno. La parte II della Costituzione, sull’«ordinamento della Repubblica», appare volta appunto ad assicurare un’adeguata separazione dei poteri: ossia, nell’ordine in cui sono disciplinati, il legislativo, l’esecutivo e il giudiziario, con l’importante aggiunta del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale. Senza ovviamente dimenticare la dimensione verticale del medesimo principio, che si traduce nella previsione, e nella garanzia, delle autonomie regionali e locali.